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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA KAO SALON PARTNER 2025


1. PREMESSA
1.1 Le presenti condizioni generali di vendita (di seguito “CGV”) disciplinano la vendita dei prodotti contrassegnati dai marchi dei quali KAO ITALY S.p.A., con sede legale in Roma, Via Leonida Bissolati, 76,(di seguito “Società”) è licenziataria e/o distributrice esclusiva in Italia (di seguito “Territorio”).

1.2 Le CGV annullano e sostituiscono qualunque precedente versione e qualsiasi altra intesa verbale o scritta in precedenza intervenuta tra le Parti in ordine allo stesso oggetto.
1.3 La Società immette sul mercato prodotti di formulazione esclusiva, frutto della costante ricerca dei propri laboratori, destinati al trattamento e all'estetica dei capelli (di seguito, i “Prodotti”).

1.4 I Prodotti, data la loro destinazione alla cute umana e ai suoi annessi, vista l'importanza dei loro effetti sull'estetica della persona nonché le loro caratteristiche tecniche e specialistiche (relative sia agli aspetti formulativi sia applicativi), esigono di essere applicati solo da chi sia fornito di esperienza professionale o a seguito di apposite istruzioni e/o valutazioni di un professionista nel settore.

1.5 A tal fine la Società ha predisposto linee di Prodotto necessitanti di particolari precauzioni nell'applicazione e destinati al solo uso professionale (di seguito, i “Prodotti Tecnici”), ed altre linee di Prodotti, destinati prevalentemente alla rivendita alla clientela che voglia continuarne l'impiego a casa (di seguito, i “Prodotti Rivendita”).

1.6 La normativa nazionale e comunitaria impone al responsabile dell'immissione sul mercato di beni quali i Prodotti di riportare sulle loro confezioni o di allegare a tali confezioni, le precauzioni particolari per l'impiego e le istruzioni necessarie per un loro uso corretto.

1.7 La Società declina ogni responsabilità per l'uso improprio di quei Prodotti Tecnici quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, colorazioni, decolorazioni, permanenti, fissatori, ossidanti, stiranti,quando questo sia causato o occasionato da una destinazione diversa rispetto a quella prevista, e cioè all'uso a domicilio invece che dall'uso professionale in salone da parte degli acconciatori.

1.8 In considerazione di quanto precede i Prodotti sono venduti dalla Società in particolare ad acconciatori e grossisti. Per “Acconciatore” si intende la persona fisica o giuridica che sia titolare o gestore in uno stabile esercizio di, o comprensivo anche del servizio di, acconciatore professionale, munito di adeguate attrezzature, di personale competente e di un'apparenza decorosa, adeguata allo standard dell'ambiente abitativo in cui tale esercizio è localizzato.
Per “Grossista” si intende la persona fisica o giuridica che ha un'attività di rivendita dei Prodotti prevalentemente e specificatamente indirizzata al circuito professionale degli Acconciatori. Di seguito Acconciatori e Grossisti sono congiuntamente detti “Acquirente/i”;

1.9 La Società inoltre organizza periodicamente nell'ambito delle proprie politiche commerciali dei corsi di formazione (i “Corsi”), volti alla formazione ed all'addestramento degli Acconciatori per il miglior usodei Prodotti.

1.10 Con riferimento ai Prodotti si precisa che le condizioni particolari vigenti fra la Società e gli Acquirenti sono disciplinate da apposito Accordo Commerciale.

 

2. ACCORDI COMMERCIALI
2.1 Le CGV si applicano solo alle vendite effettuate nel Territorio, nel rispetto delle leggi in materia.

2.2 Le CGV costituiscono parte integrante dell'Accordo Commerciale e/o del contratto di Distribuzione Selettiva (di seguito, congiuntamente, “Accordi Commerciali”) tra la società e l'Acquirente. Prevalgono inoltre sulle eventuali condizioni generali d'acquisto di quest'ultimo, anche qualora la Società le avesse sottoscritte e/o accettate.

2.3 L'inoltro di qualsiasi ordine dell'Acquirente implica la sua integrale conoscenza ed accettazione delle CGV.

2.4 Ai sensi dell'art. 1461 del Codice Civile la Società potrà sospendere l'adempimento delle proprie obbligazioni, se le condizioni patrimoniali dell'Acquirente fossero tali da porre in pericolo l'adempimento della sua controprestazione, salvo che sia prestata idonea garanzia.

2.5 Le condizioni dell'accordo commerciale verranno applicate anche agli ordini effettuati tramite Kao Salon Partner, fatta eccezione per offerte speciali e promozioni che non prevedono sconti cumulabili.

2.6 Eventuali nuove versioni delle presenti CGV che dovessero essere introdotte dalla Società accederanno direttamente agli Accordi Commerciali sostituendo la precedente versione.

 

3. FORZA MAGGIORE
3.1 La Società non potrà essere ritenuta responsabile per l'inadempimento di uno qualunque dei propri obblighi qualora l'inadempimento sia causato da caso fortuito e/o forza maggiore (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: catastrofi naturali, atti terroristici, scioperi, incidenti ai macchinari, difficoltà di approvvigionamento, interruzione dei trasporti, incendi).

 

4.PREZZI E FATTURAZIONE
4.1 I prezzi dei Prodotti sono indicati dai listini in vigore al momento dell'ordine. Sono al netto dell'IVA e delle spese di emissione delle ricevute bancarie (RIBA), che verranno addebitate con evidenza in fattura.Il listino è unico per tutti gli Acquirenti e costituisce la base di riferimento per qualunque trattativa commerciale.

4.2 La Società si riserva il diritto di modificare i prezzi dei listini, senza preavviso e con effetto immediato. Ciò potrà avvenire, tra l'altro, in presenza di circostanze che siano fuori dal controllo della stessa (a titolo esemplificativo: aumento del prezzo delle materie prime, del costo del lavoro o del costo del carburante).

4.3 Il prezzo di rivendita dei Prodotti è liberamente fissato dall'Acquirente.

 

5.BONUS DI FINE ANNO
5.1 L'Acquirente che ha sottoscritto l'Accordo Commerciale potrà usufruire durante l'anno di tutte le offerte speciali (OSP) il cui importo netto contribuirà al raggiungimento della cifra annua dell'accordo.

5.2 L'erogazione del BFA sarà effettuato non prima del dicembre dell'anno di riferimento e non oltre il mese di febbraio dell'anno successivo. In caso di partite contabili aperte e scadute, il BFA verrà utilizzato per la compensazione di tali fatture, a meno di diversi accordi intercorsi tra le parti.

5.3 La percentuale di sconto che verrà applicata sarà quella indicata sull'Accordo Commerciale trasmesso con le modalità di cui al precedente 2.5, a condizione che il target indicato sia stato raggiunto).

5.4 I corsi di formazione non concorrono al raggiungimento del target del cliente.

 

6.ORDINI
6.1 Gli ordini devono essere approvati dalla Società, che si riserva il diritto di annullarli, bloccarli o ridurli nei quantitativi senza che ciò possa costituire motivo di contestazione o reclamo da parte dell'Acquirente.

6.2 La Società potrà assegnare all'Acquirente un limite di credito, riservandosi la facoltà di chiedere il pagamento anticipato degli ordini che lo superino. Nel caso in cui l'Acquirente si rifiutasse di accettare tale modifica dei termini di pagamento, gli ordini non saranno convalidati dalla nostra Società. Il predetto limite è basato su informazioni e report emessi da soggetti terzi specializzati nel monitoraggio e nella valutazione dei rischi di credito commerciale. A tal fine l'Acquirente si impegna a trasmettere a tali soggetti terzi e/o alla Società la documentazione e le informazioni che gli verranno richiesti. commerciale, senza però essere oggetto di calcolo del premio di fine anno (Bonus di Fine Anno = BFA).

 

7. SPEDIZIONI
7.1 La consegna della merce è regolata dall'Incoterm CIP, salvo diverso accordo. Il passaggio dei rischi all'Acquirente avverrà quindi al momento della consegna al vettore dei Prodotti ordinati. Salvo diverso accordo, il vettore è incaricato e pagato dalla Società.

7.2 Il trasporto viene gestito dalla Società fino all'ingresso nei siti dell'Acquirente, con scarico in modalità Franco Sponda. Lo scarico della merce sarà quindi a cura e spese dell'Acquirente. La Società potrà assicurare i Prodotti contro eventuali perdite o avarie durante il trasporto, fino al luogo di consegna.

7.3 I termini di consegna sono indicativamente di 8 (otto) giorni lavorativi a partire dalla data di presa dell'ordine. Il loro mancato rispetto non darà luogo ad indennizzi e/o risarcimenti. I Prodotti sono spediti in condizionamenti standard; la Società si riserva tuttavia il diritto di arrotondare automaticamente le quantità all'unità da condizionamento più vicina.
7.4 Indipendentemente dagli imballi di spedizione, sarà cura dell'Acquirente provvedere allo stoccaggio ed alla conservazione delle merci a norma di legge e comunque nelle migliori condizioni possibili.

7.5 Le spese di trasporto ammontano a:
12,00 Euro per ordini fino ad Euro 500,00
7,50 Euro per ordini oltre Euro 500,01.
7.6 L'ordine di acquisto verrà evaso solo ed esclusivamente nel caso in cui il cliente non abbia in corso insoluti e nei limiti di fido stabilito.

 

8. RECLAMI E CONTESTAZIONI
8.1 Ogni reclamo attinente la merce dovrà essere fatto pervenire dall'Acquirente alla Società nel termine di decadenza di 7 (sette) giorni dalla consegna. L'Acquirente, in sede di consegna, sarà pertanto tenuto a verificare sempre il numero totale di colli ricevuti e ad apporre riserva in caso di differenze. In assenza di riserva non saranno accettati reclami, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1698 Codice Civile.

8.2 In caso di reclamo o contestazione saranno a carico dell'Acquirente tutti i costi, spese od oneri dovuti a ricerche di documentazione in archivio. La pendenza di un reclamo e/o di una contestazione non consente la sospensione dei pagamenti.

 

9. RESTITUZIONE DEI PRODOTTI
9.1 Non sono autorizzati resi merce per qualsiasi motivo. La procedura della eventuale sostituzione di merce, oltre a seguire le normative vigenti, dovrà attenersi scrupolosamente a precise regole della Società:
i) i prodotti saranno inviati in sostituzione di prodotti danneggiati/difettosi qualora il vizio sia manifestato entro 7 giorni dal ricevimento della merce e sia debitamente documentato ed autorizzato.
ii) I prodotti saranno sostituiti, sempre entro 7 giorni dal ricevimento, anche in caso di ordini erronei, purché tali errori siano imputabili alla Società. In tal caso, dietro documentata autorizzazione che accerti anche l'addebito dell'errore di spedizione, è autorizzato il reso della merce erroneamente inviata. In nessun altro caso è ammessa la sostituzione merce.

9.2 Gli eventuali resi o restituzioni dei Prodotti da parte dell'Acquirente saranno ammessi soltanto previa autorizzazione scritta della Società, e nei limiti ed alle condizioni sopra previste.

9.3 La Società potrà richiedere all'Acquirente il risarcimento per i danni eventualmente subiti in caso di restituzione di Prodotti conformi. I resi autorizzati andranno restituiti in buono stato nei loro imballi standard.

9.4 L'Acquirente dovrà indicare nel documento di spedizione le quantità oggetto di reso in modo analitico, se possibile citando sempre il documento fiscale di riferimento. La Società valorizzerà il reso sulla base di un confronto con la fattura di origine ed abbatterà il valore per tenere conto, tra l'altro, del sopraggiunto deprezzamento, degli sconti ottenuti, delle spese di trasporto.

9.5 Una volta scaduti, salvo diverso accordo, i Prodotti non potranno essere ritirati.

 

10. PAGAMENTI
10.1 I pagamenti accettati su Kao Salon Portal sono i seguenti:
•    Contrassegno con pagamento a vista
•    Carta di Credito
Il corriere ritira assegni bancari solamente intestati a KAO ITALY S.p.A. previa autorizzazione dell'Azienda. Qualsiasi richiesta provoca un ritardo nell'evasione dell'ordine. La condizione di pagamento scelta non sarà modificabile dall'Acquirente.

10.2 Le condizioni di pagamento potranno essere modificate dalla Società.

10.3 Il mancato pagamento, anche parziale, di una fornitura alla sua scadenza costituisce titolo di decadenza - di diritto e senza necessità di messa in mora - dal beneficio del termine ( art. 1186 Cod. Civ.), rendendo perciò esigibile l'intero monte dei crediti vantati dalla Società, ancorché non scaduti. In caso di ritardato pagamento la Società addebiterà interessi legali di mora calcolati in base ai  tassi tempo per tempo vigenti.

10.4 La Società potrà inoltre addebitare all'Acquirente tutti i costi sostenuti per il recupero dei propri crediti. Fermo restando quanto sinora disposto, in caso di ritardato pagamento la Società potrà comunque addebitare un importo forfettario pari al 20% dell'ordine, a titolo di penale. E' sempre salvo il diritto di risarcimento del maggiore danno. L'Acquirente conferma di accettare la penale di cui al presente articolo e che la stessa non è manifestamente eccessiva ai seni e per gli effetti di cui all'art. 1384 c.c.

10.5 E' inoltre stabilito che al mancato pagamento, anche parziale, di una fornitura alla sua scadenza farà seguito l'immediata sospensione degli ordini e delle conseguenti forniture, che potranno essere eventualmente riattivate solo quando l'intero debito verso la Società sarà stato saldato.

10.6 Le fatture non pagate non potranno mai costituire la base di calcolo per il versamento di premi, bonus o altre agevolazioni di natura finanziaria. La Società potrà sempre verificare l'esattezza di quanto versato ed eventualmente richiedere all'Acquirente la ripetizione delle somme indebitamente percepite.

10.7 L'acquirente e la Società annotano su un conto corrente, istituito ai sensi dell'art. 1823 e ss codice civile: (i) i crediti dell'Acquirente derivanti da eventuali sconti maturandi sui Prodotti e/o da ogni altro eventuale sconto che gli sia stato riconosciuto dalla Società e (ii) i crediti della Società derivanti dai corrispettivi dovuti dall'Acquirente per la partecipazione ai Corsi ordinati. Salvo diverso accordo, tali rispettivi crediti sono considerati esigibili e disponibili alla fine di ciascun anno solare di riferimento, data in cui il saldo del conto corrente sarà liquidato a favore di chi tra la Società e l'Acquirente ne risulterà creditore. Il conto corrente è istituito presso la Società e tenuto a sua cura; i crediti ivi annotati non produrranno interessi, né la Società potrà richiedere le spese di tenuta e gestione del conto.

10.8 Ogni contestazione dell'Acquirente relativa alla relazione commerciale con la Società non sarà presa in considerazione una volta che siano trascorsi 24 mesi dalla data in cui si è verificato il fatto oggetto di contestazione. I costi dovuti alla ricerca di documentazione in archivio saranno a carico dell'Acquirente.

10.9 Non è possibile inviare incassi in contanti e assegni personali. Secondo i principi di trasparenza bancaria, non è possibile ricevere titoli o bonifici emessi da soggetti diversi dal debitore effettivo.

 

11. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
11.1 La Società potrà dichiarare, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, la risoluzione del rapporto contrattale qualora l'Acquirente non rispetti i propri obblighi di pagamento o commetta un'altra grave violazione delle proprie obbligazioni. Salvo diversa decisione della Società, è stabilito che la merce non pagata ancora in possesso dell'Acquirente alla data della dichiarazione di risoluzione tornerà ad essere di proprietà della Società.

 

12. COMPENSAZIONI E DEDUZIONI
12.1 Tutte le fatture emesse dall'Acquirente, incluse quelle per prestazioni di servizi, saranno liquidate con gli stessi termini di pagamento previsti per quelle della Società, e non potranno essere oggetto di compensazioni. La Società equiparerà tutte le compensazioni e/o deduzioni effettuate dall'Acquirente a ritardo dei pagamenti e potranno comportare il blocco degli ordini e la sospensione della fornitura.

 

13. MATERIALE PUBBLICITARIO
13.1 Il materiale pubblicitario ceduto dalla Società all'Acquirente dovrà essere utilizzato solo per la promozione e commercializzazione dei Prodotti, e non potrà in alcun modo essere ceduto a terzi. La cessione di tale materiale non comporterà mai il trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale.

13.2 L'acquirente si impegna, su richiesta della Società, a non utilizzare più il materiale pubblicitario. Tale richiesta potrà essere avanzata, tra l'altro, se il materiale non fosse più attuale, in caso di cessazione del rapporto e/o dell'Accordo Commerciale ovvero qualora la Società non disponesse più dei relativi diritti di proprietà intellettuale.

13.3 Resta invece inteso che il materiale pubblicitario messo a disposizione dell'Acquirente a titolo di comodato d'uso rimarrà di proprietà della Società. Pertanto qualsiasi utilizzo ulteriore che l'Acquirente vorrà farne dovrà essere preventivamente approvato dalla Società. Ogni forma di pubblicità e/o comunicazione dell'Acquirente che comporti l'uso di un marchio e/o altro segno distintivo registrato e/o usato di fatto dalla Società dovrà essere preventivamente autorizzata da quest'ultima. La stessa prescrizione si applica anche qualora l'Acquirente li volesse utilizzare per la propria insegna commerciale.

13.4 L'Acquirente si impegna a tenere indenne ed a manlevare la Società da qualunque danno, pregiudizio, pretesa o richiesta, avanzata da chiunque anche in sede giudiziale, che sia conseguenza della violazione del presente articolo.
13.5 L'uso dei Beauty Visual per il materiale pubblicitario stampato non è consentito Dopo la scadenza del periodo di utilizzo specificato, tutti i mezzi pubblicitari come i Beauty Visual devono essere rimossi o distrutti. Per il tuo sito web o la comunicazione on-line, è possibile utilizzare i Beauty Visual per altri 3 anni.

 

14. ESPORTAZIONI
14.1 I Prodotti non potranno essere venduti all'estero, sia direttamente che indirettamente, ad eccezione delle forniture effettuate all'interno dello Spazio Economico Europeo e dell'Associazione Europea di Libero Scambio.

 

15. FORO COMPETENTE
15.1 Per qualunque controversia nascente tra le parti in merito all'esecuzione, interpretazione e risoluzione dell'accordo commerciale e/o delle presenti CGV, sarà competente l'Autorità Giudiziaria del Foro di Roma.

 

16. RISERVATEZZA
16.1 L'Acquirente si impegna, per sé e per i propri collaboratori, a mantenere la più assoluta riservatezza sulle informazioni di natura tecnica (salvo eccezioni espressamente autorizzate dalla Società), economica,amministrativa e/o organizzativa, riguardanti la Società, la sua attività e i Prodotti. In particolare, qualsiasidocumento eventualmente consegnato dalla Società sarà strettamente confidenziale. L'Acquirente siimpegna a non divulgarlo e a non farne copia o altro uso, nonché a riconsegnarlo alla cessazione del rapporto e/o dell'Accordo Commerciale. Tale obbligo permarrà anche dopo la cessazione del Accordo Commerciale e/o del rapporto contrattuale della eventuale sopravvenuta inapplicabilità delle CGV.

 

17. SANZIONI ECONOMICHE
17.1 Ai fini del presente articolo si intendono:
a) per “Sanzioni Economiche”: le misure restrittive, gli embarghi commerciali nonché le sanzioni economiche adottati dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dall'Unione Europea, dagli Stati Uniti d'America o qualsiasi altro Stato sovrano;
b) per “Norme che prevedono l'applicazione di Sanzioni Economiche”: le leggi, i regolamenti e le decisioni atte ad emanare Sanzioni Economiche.
17.2 L'Acquirente garantisce:
a) di non essere soggetto e, per quanto a sua conoscenza, di non essere controllato o collegato da/a persone fisiche o giuridiche soggette a Sanzioni Economiche;
b) di non essere coinvolto in alcun procedimento o indagine condotta da parte delle Autorità per la presunta violazione di Norme che prevedono l'applicazione di Sanzioni Economiche.

 

18. UTILIZZO E RIVENDITA DEI PRODOTTI
18.1 I Prodotti Tecnici sono concepiti solo per uso professionale; pertanto l'Acquirente si obbliga ad utilizzarli nella prestazione dei propri servizi offerti nel proprio salone, impegnandosi a non rivenderli al consumatore finale. Qualora i Prodotti Tecnici fossero invece venduti al consumatore finale, l'Acquirente sarà esclusivo responsabile a fronte di qualsivoglia contestazione e/o reclamo da parte del consumatore stesso, con obbligo di manlevare e tenere integralmente indenne la Società.
Per quanto riguarda i Prodotti Rivendita, gli Acquirenti potranno rivenderli al consumatore finale che voglia proseguire direttamente il trattamento a casa, sul presupposto che l'Acquirente ritenga detto consumatore in grado di utilizzare i Prodotti Rivendita autonomamente.
Il Grossista si obbliga a rivendere ad Acconciatori sia i Prodotti Tecnici che i Prodotti Rivendita.
La violazione della presente clausola può comportare la risoluzione ex art. 1456 c.c. dell'Accordo Commerciale o di qualsiasi altro con gli Acquirenti. E' sempre fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, oltre qualunque altro rimedio e/o azione che la Società possa esperire o esperisca.

 

19. GARANZIE E RESPONSABILITA'
19.1 La Società garantisce la integrità e la conformità dei Prodotti all'uso previsto, per metodo di applicazione e dosaggio, alle istruzioni evidenziate sulla confezione o a questa allegate. Pertanto la Società non assume alcuna responsabilità né risponde degli eventuali danni causati da un uso improprio dei Prodotti. Resta altresì inteso che nessuna responsabilità potrà essere attribuita alla Società nel caso in cui i Prodotti siano stoccati in condizioni non idonee o incompatibili con la loro natura.

19.2 L'Acquirente a tal fine si impegna a rispettare eventuali obblighi previsti in materia di tracciabilità dei Prodotti nonché di loro stoccaggio e trasporto. Questi obblighi si intenderanno estesi anche nel caso di eventuale commercializzazione di dispositivi medici. La vendita dei Prodotti effettuata in violazione dei limiti e dei divieti sopra specificati conferirà alla Società la facoltà di risolvere immediatamente – ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile – i rapporti commerciali in corso, senza obbligo di indennizzo né risarcimento dei danni in favore dell'Acquirente.

 

20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
20.1 Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 concernente la “tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati” (di seguito “GDPR”), alle normative nazionali in materia ed ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

20.2 Ciascuna parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi all'altra parte, nonché i dati personali (es. nominativi, indirizzo email aziendale, ecc.) di propri dipendenti e/o collaboratori, coinvolti nelle attività oggetto del rapporto commerciale tra le parti, saranno trattati dall'altra parte in qualità di Titolare per finalità strettamente funzionali alla instaurazione e all'esecuzione del rapporto commerciale stesso ed in conformità con l'informativa resa da ognuna ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del GDPR che l'altra parte si impegna sin da ora a portare a conoscenza dei propri dipendenti e/o collaboratori, nell'ambito delle proprie procedure interne.

20.3 Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, nel rispetto di misure tecniche e organizzative adeguate per assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio, con modalità manuali e/o automatizzate.

20.5 Qualsiasi altro trattamento (i.e con finalità Marketing), sarà previsto solo se previo consenso di iscrizione alla Newsletter.
20.4 Per maggiori informazioni relative al trattamento dei dati, consultare la Privacy Policy e Cookie Policy del presente portale